L'affido familiare

COS’E’ L’AFFIDO FAMILIARE?

Quando le famiglie vivono situazioni di difficoltà e quindi non riescono a prendersi cura dei bambini, l’affido familiare e’ un valido strumento di sostegno ai minori coinvolti: questo prevede l’inserimento temporaneo di un bambino o di un adolescente in un nucleo affidatario.

L’affido dura il tempo necessario perche’ la famiglia naturale possa risolvere i propri problemi.

L’affido puo’ essere letto come uno strumento preventivo, in situazioni non necessariamente di patologia sociale o familiare conclamata, sia riparativo, in situazioni in cui la crisi della famiglia naturale e’ manifesta.

 

 

Caratteristica fondamentale dell’affido e’ la temporaneita’ dell’intervento e l’obiettivo resta comunque il reinserimento del minore nella famiglia naturale.

 

Esistono diverse modalita’ di affido:

  • residenziale: quando il minore vive in modo stabile con la famiglia affidataria e incontra periodicamente i genitori naturali;
  • part-time: quando il minore trascorre alcuni giorni della settimana con la famiglia affidataria ma resta a vivere con la famiglia naturale;
  • diurno: quando il minore trascorre parte della giornata con la famiglia affidataria.

 

Dal punto di vista strettamente giuridico l’affido puo’ essere di due tipi:

  • consensuale: disposto dal servizio sociale e approvato dal Giudice Tutelare si ha quando la famiglia naturale si dichiara d’accordo all’inserimento del minore in una famiglia affidataria;
  • giudiziale: disposto con provvedimento del Tribunale per i minorenni ed e’ disposto indipendentemente dall’assenso dei genitori naturali.

 

I TEMPI DELL’AFFIDO:

puo’ essere disposto per periodi brevi, medi o lunghi in base alle esigenze e alle caratteristiche del minore, della sua famiglia e alle motivazioni che lo hanno determinato.

In ogni caso non dovrebbe avere durata superiore ai 24 mesi e puo’ essere prorogato solo dal Tribunale del minorenni, qualora si ritenesse prematuro un rientro in famiglia del minore.

  • a lungo termine, fino a due anni, ma può essere prorogato dal Tribunale per i Minori qualora la sospensione dell’affidamento rechi pregiudizio al minore. In questi casi si tratta di un provvedimento attuato per situazioni familiari molto gravi e complesse;
  • a medio termine entro 18 mesi, sempre in riferimento alle difficoltà della famiglia di origine;
  • a breve termine, per qualche mese (6/8);
  • a tempo parziale, è una particolare forma di affidamento a carattere preventivo e di sostegno, che può riguardare alcune ore del giorno, i fine settimana, brevi periodi di vacanza, secondo un progetto elaborato a favore del bambino, qualora i genitori naturali non siano in grado di occuparsene a tempo pieno. In questi casi la famiglia affidataria svolge una funzione di appoggio per aiutare la famiglia in difficoltà nella cura dei figli senza che questi siano allontanati da casa. Aiutare un bambino con l’affidamento a tempo parziale significa, ad esempio, impegnarsi per un tempo limitato accompagnandolo a scuola, facendogli fare i compiti, seguendolo nelle sue attività di gioco e tempo libero.

 

CARATTERISTICHE DELL’AFFIDO:

  • temporaneita’
  • il mantenimento dei rapporti tra il minore e la famiglia naturale, che rimangono per tutta la durata dell’affido e sono favoriti e sostenuti dagli operatori dei Servizi sociali;
  • il rispetto delle origini del minore, della sua storia, della sua cultura di appartenenza e del suo vissuto;
  • l’obiettivo resta il rientro del minore nella famiglia naturale.

 

Nell’affido viene coinvolta tutta la famiglia, figli naturali compresi, quindi la decisione deve essere presa da tutta la famiglia affidataria.

Bisogna essere consapevoli che la famiglia naturale sara’ sempre presente nella vita del minore e bisogna avere una disponibilita’ al dialogo con i Servizi nel corso di tutta l’esperienza.

Accogliere un bambino in affido vuol dire contribuire farlo crescere in un ambiente emotivamente ed affettivamente protetto e stabile.


Possono diventare affidatari: famiglie con o senza figli, coppie coniugate o conviventi, persone singole.

Ogni famiglia ha delle caratteristiche proprie che possono rispondere ai bisogni di QUEL bambino.

 

 

 

CHI E’ COINVOLTO?

  • IL BAMBINO/ADOLESCENTE:
    È il soggetto principale attorno al quale ruota il progetto di affidamento. Può essere italiano o straniero, in età pre-scolare, scolare, oppure un adolescente.
  • LA FAMIGLIA D’ORIGINE:
    la famiglia naturale resta sempre presente nel mondo del bambino per tutto l’arco del percorso di affidamento.
  • Questo e’ legame profondo che la famiglia affidataria deve contribuire a salvaguardare.
    La famiglia del minore ha il diritto ad essere informata sulle finalità dell’affidamento e ad essere coinvolta nelle varie fasi del progetto e questo  e’ compito del Servizio sociale territorialmente competente.
  • LA FAMIGLIA AFFIDATARIA:
    Accoglie il bambino, provvede al suo mantenimento, alla sua educazione ed istruzione, crea per il bambino un ambiente affettivo stabile e protetto.
  • È importante che essa si impegni a garantire il rispetto della storia del bambino e delle sue relazioni significative, accettandone e sostenendone il mondo di riferimento collaborando al suo rientro in famiglia.
    La famiglia affidataria può accedere alle agevolazioni previste dalla normativa e dall’Ente locale. 
  • ENTE LOCALE:
    Ha il duplice compito di operare per la tutela del minore e di promuovere le risorse della comunità per aiutare il minore in difficolta’ e la sua famiglia.
    Operativamente l’intervento di affidamento familiare si realizza attraverso il lavoro integrato fra Servizi sociali territoriali, cui compete l’elaborazione del progetto per il minore e la sua famiglia ed il Centro Affidi, il quale opera nella promozione, formazione e supporto agli affidatari. 
  • GIUDICE TUTELARE:
    Ha il compito di rendere esecutivo il provvedimento di affidamento consensuale disposto dai Servizi sociali territoriali; rimane punto di riferimento per l’attività di monitoraggio e vigilanza svolta dai Servizi. 
  • TRIBUNALE PER I MINORENNI:
    Ha il compito di disporre l’affido giudiziario, qualora esso si renda necessario per il minore a prescindere dall’assenso dei genitori e di decidere per la sua cessazione; cosi come il Giudice tutelare, il Tribunale per i Minorenni e’ il punto di riferimento per le attivita’ di monitoraggio e vigilanza svolte dai Servizi.

NORMATIVA: 

L’affidamento familiare è disciplinato dalla legge n. 184/1983, “ Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori”, modificata dalla legge n. 149/2001, “Diritto del minore ad una famiglia”.

 

Fonte: centro affidi firenze